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normativa
| D.U.R.C.
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14 dicembre 2010
sito in fase di
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ci scusiamo con gli
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Documento Unico di Regolarità Contributiva
Il Durc (documento unico di regolarità contributiva)
riguarda la certificazione della regolarità contributiva
Le novità normative e della prassi in materia di
Durc sono numerose e si rende necessaria la conoscenza (e pertanto
la divulgazione) di tutti i riferimenti relativi
Inseriamo di seguito la normativa, la prassi e la modulistica
utile per i diversi adempimenti obbligatori, precisaando che
in considerazione della veloce e prolifica evoluzione della materia
il riferimento deve essere ai siti istituzionali del Ministero
e degli enti preposti INPS, INAIL, CASSE EDILI.
Modelli
Il
facsimile del modulo di autocertificazione (con firma digitale)

|
per la compilazione ON-LINE e' necessario connettersi al sito del Ministero facendo click
qui |
|
Il modulo di
autocertificazione (in modalità cartacea)
Riferimenti normativi
D.P.R. 207/2010
Decreto
Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalle Legge
28 gennaio 2009, n. 2 (Art. 16 bis, c. 10 - richiesta
DURC dufficio)
Decreto
Interministeriale del 4 dicembre 2008 (vedi art. 3,
co. 3 in allegato);
Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Decreto
Ministeriale del 24 ottobre 2007
Allegato al DM
24 ottobre 2007 (Elenco delle disposizioni in materia di
tutela delle condizioni di lavoro la cui violazione è
causa ostativa al rilascio del DURC)
Legge
27 dicembre 2006, n. 296 art. 1, commi 1175-1176 (Legge Finanziaria
2007)
Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Decreto-legge
12 maggio 2006, n. 173, convertito dalla legge
12 luglio 2006, n. 228
Decreto
Legge del 10 gennaio 2006 n. 2, convertito dalla legge
11 marzo 2006, n. 81
Legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006)
Decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248 (*)
Decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Legge
22 novembre 2002, n. 266
Decreto
Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 [abrogato dal D.Lgs. 81/2008]
Prassi Ministero
Circolare
n. 35 dell'8 ottobre 2010
Circolare
n. 10 del 1 aprile 2009
Lettera
circolare n. 4549 del 31 marzo 2009
Circolare
n. 34 del 15 dicembre 2008
Circolare
n. 5 del 30 gennaio 2008
Nota n. 15356
del 20 novembre 2007
Nota n. 9503
del 17 luglio 2007
Lettera circolare
del 14 luglio 2004
Convenzione
del 15 aprile 2004 per il rilascio del DURC (INPS, INAIL e Associazioni
di categoria)
Prassi altri enti
accordo di data 28 ottobre
2010 sugli indici di congruità di incidenza del costo
del lavoro
Circolare
Inps del 17 novembre 2010 n. 145
Parere dell'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici dell'11 marzo 2009, n.
31
Circolare Inail
del 4 febbraio 2009
Circolare
Inail del 19 dicembre 2008 n. 79
Nota Inail
del 25 agosto 2008
Nota
Inail del 4 agosto 2008
Circolare
Inps del 18 aprile 2008, n. 51
Nota Commissione
nazionale paritetica per le Casse edili del 21 marzo 2008
Circolare
Inail del 5 febbraio 2008, n. 7
Nota Commissione
nazionale paritetica per le Casse edili del 29 novembre 2007,
n. 336
Circolare
Inps del 19 ottobre 2006, n. 116
Nota
Commissione nazionale paritetica per le Casse edili del 9 febbraio
2006, n. 286
Circolare
Inail del 30 gennaio 2006, n. 208
Circolare
Inps del 27 gennaio 2006 n. 9
Circolare
Inps del 30 dicembre 2005, n. 122
Circolare
Inail del 22 dicembre 2005 n. 52
Circolare
Inps del 26 luglio 2005, n. 92
Circolare
Inail del 25 luglio 2005, n. 38
Circolare
Commissione nazionale paritetica per le Casse edili del
27 luglio 2005, n. 2053
Interpelli
20 febbraio 2009 - Università
che partecipa a procedure ad evidenza pubblica e DURC
20 febbraio 2009 - Presentazione DURC
da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia
20 febbraio 2009 - Appalti pubblici e DURC
6 febbraio 2009 - DURC e imprese straniere
23 dicembre 2008 - Art. 9, D.Lgs. n. 124/04.
Sussistenza o meno dellobbligo di iscrizione alle Casse
edili da parte delle imprese di installazione di impianti che
applicano il CCNL del settore metalmeccanico e partecipano a
gare per laffidamento di lavori pubblici
19 dicembre 2008 - Adozione
dei parametri retributivi di CCNL ai fini del rilascio del DURC
9 luglio 2008 - Il DURC come prova per
la correntezza dei pagamenti dovuti
3 settembre 2007 - Applicazione
della normativa sul DURC alle imprese straniere
22 dicembre 2005 - Certificazione di regolarità
contributiva e DURC
Autorita' di Vigilanza sui Lavori Pubblici
12
gennaio 2010 - Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010 (Pubblicata
nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 66 del
20 marzo 2010)
Consiglio di Stato, Sentenza n. 83/2011, in tema
di DURC
Il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il d.u.r.c.
e si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi
ma incompleto per inerzia dell'ente interpellato, non può
subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell'inefficienza
dell'ente medesimo, avendo, oltre tutto, soddisfatto l'onere
di produrre l'unico documento di cui poteva disporre alla scadenza
del termine per la presentazione della domanda.
Leggi la sentenza
Parti Sociali, riunite nel Comitato di Bilateralità
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
20 aprile 2010 - P.A.T. Circolare esplicativa sulle modifiche apportate
al Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 (D.P.G.P. 30 settembre
1994, n. 12-1 O/Leg.) con D.P.P. n. 21-23/Leg. di data 12 ottobre
2009 e D.P.P. n. 22-24/Leg. di data 12 ottobre 2009.
20 gennaio 2010 - Consorzio dei Comuni Trentini - Circolare1/2010
- Obbligo di presentazione DURC per l'esercizio del commercio
al dettaglio su aree pubbliche - modalita' operative
31 dicembre 2009 - P.A.T. - Servizio Commercio e Cooperazione -
Circolare relativa alla legge finanziaria 2010 - D.U.R.C. per
il commercio su aree pubbliche
16
dicembre 2009 - Cassa Edile di Trento - Presentazione in materia
di DURC nell'edilizia e materiali ad essa collegati -Congresso
in materia di DURC effettuato alle Cantine di La-Vis (Trento)
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10 dicembre 2010
NOVITA' IN MATERIA
DI DURC - IN VIGORE DAL 9 GIUGNO 2011
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010,
n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
(pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 270/L della Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 10/12/2010)
Art. 6
Documento unico di regolarità contributiva
1. Per documento unico di regolarità contributiva
si intende il certificato che attesta contestualmente la
regolarità di un operatore economico per quanto concerne
gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i
lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico
di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti
pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio,
anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarità contributiva in corso di
validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al
requisito di cui all'articolo 38, comma 1,
lettera i), del codice;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo
Il, comma 8, del codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni
relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare
esecuzione, il certificato di verifica di conformità,
l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo
finale.
Per le finalità di cui alle lettere a), b ), c), d) ed
e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di
regolarità contributiva in corso di validità ai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non
sono un' amministrazione aggiudicatrice.
4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e
d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di
avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento
delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di
cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati
di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate
relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore
a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono
il documento unico di regolarità contributiva relativo
all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi
alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro il medesimo
termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento
unico di regolarità contributiva ai soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il
documento unico di regolarità contributiva in
corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del
rilascio dell' autorizzazione di cui all'articolo 118, comma
8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere
d) ed e); per le medesime finalità, l'esecutore trasmette
il documento unico di regolarità contributiva in corso
di validità relativo ai subappaltatori ai soggetti di
cui all'articolo 3, commal, lettera b), che non sono un'amministrazione
aggiudicatrice.
6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione
ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio
dell' attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice,
richiedono alle imprese il documento unico di regolarità
contributiva in corso di validità.
7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3 e
4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità
contributiva in corso di validità.
8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità
contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due
volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita
una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei
lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi
dell'articolo 135, comma l, del codice, la risoluzione del contratto,
previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva
negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore,
la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli
addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore
a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni,
la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma
8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio
per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo
8. |
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28 ottobre
2010
VERIFICHE DI CONGRUITA'
- DA GENNAIO 2011 LA SPERIMENTAZIONE
Al fine di perfezionare il percorso, iniziato con lintroduzione
del DURC, finalizzato a contrastare il lavoro irregolare e i
fenomeni elusivi della normativa sul lavoro, favorendo altresì
la sicurezza sul lavoro, le Parti Sociali, riunite nel Comitato
di Bilateralità, hanno siglato in data 28 ottobre laccordo
sugli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro
della manodopera sul valore dellopera. Tali indici saranno
oggetto di un periodo di sperimentazione di dodici mesi che partirà
dal 1° gennaio 2011 e riguarderà esclusivamente i
lavori che avranno inizio a partire da tale data. Per quanto
concerne i lavori privati la congruità sarà applicata
esclusivamente a quelli con entità complessiva dellopera
pari o superiore a 70.000,00, così come certificato
dal Direttore dei Lavori mediante autodichiarazione.
Durante il periodo di sperimentazione eventuali irregolarità
riscontrate sulla congruità dellincidenza della
manodopera sui lavori non avranno effetto sulla regolarità
del DURC.
La CNCE (Commissione Nazionale per le Casse Edili) individuerà
le modalità operative opportune e necessarie allapplicazione
del sistema della congruità da parte delle singole Casse
Edili appartenenti al circuito nazionale. A regime, il sistema
di verifica della congruità dellincidenza del costo
del lavoro sul valore dellopera andrà in vigore
a partire dal 1° gennaio 2012 per i lavori che avranno inizio
a partire da tale data.
A tale azione di controllo e di contrasto delle imprese che
utilizzano manodopera irregolare, verrà prossimamente
affiancata dalle Parti Sociali una politica premiale di riduzione
del costo del lavoro per le imprese che dimostrino di avere unincidenza
della manodopera appropriata.
Lattestazione di congruità verrà effettuata
dalla Cassa Edile competente, alla quale le imprese avranno lobbligo
di dichiarare il valore dellopera complessiva, nonché
le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie.
Nei lavori pubblici lattestazione di congruità dovrà
essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo
finale, mentre nei lavori privati al completamento dellopera.
Limpresa principale risultante non congrua verrà
richiamata dalla Cassa Edile e potrà dimostrare, con documentazione
appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi
non registrati in Cassa Edile quali, ad esempio, il costo del
personale non iscritto in Cassa Edile, la fatturazione a lavoratori
autonomi, noli a caldo e tecnologie avanzate. In tal caso limpresa
potrà avvalersi dellassistenza di un rappresentante
dellAssociazione datoriale a cui aderisce.
Una volta a regime il sistema, il mancato raggiungimento della
congruità comporterà lemanazione del Documento
unico di congruità irregolare sino alla regolarizzazione
con apposito versamento equivalente alla differenza del costo
del lavoro necessario per raggiungere la percentuale prevista.
All'accordo è allegata la "Tabella
A" in cui sono riportate in riferimento alle varie categorie
di lavoro le percentuali di incidenza minima della manodopera
sul valore dell'opera: al di sotto delle quali scatta la presunzione
di non congruità dellimpresa.
TABELLA A
|
|
CATEGORIE |
Percentuale di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera |
|
1 |
OG1 - nuova edilizia compresi Impianti e Forniture |
14,28 % |
|
2 |
OG1 - nuova edilizia industriale esclusi impianti |
5,36 % |
|
3 |
ristrutturazione di edifici civili |
22,00 % |
|
4 |
ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti |
6,69 % |
|
5 |
OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati |
30,00 % |
|
6 |
OG3 - opera stradali, ponti, etc. |
13,77 % |
|
7 |
OG4 - opere d'arte nel sottosuolo |
10,82 % |
|
8 |
OG5 - dighe |
16,07 % |
|
9 |
OG6 - acquedotti e fognature |
14,63 % |
|
10 |
OG6 - gasdotti |
13,66 % |
|
11 |
OG6 - oleodotti |
13,66 % |
|
12 |
OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione delle acque |
12,48 % |
|
13 |
OG7 - opere marittime |
12,16 % |
|
14 |
OG8 - opere fluviali |
13,31 % |
|
15 |
OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica |
14,23 % |
|
16 |
OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione |
5,36 % |
|
17 |
OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale |
16,47 % |
Ricordiamo che l'avviso comune e' stato sottoscritto
da Ance, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani,
Claai, Ancpl Lega, Federlavoro Confcooperative, Agci Produzione
e lavoro, Aniem Confapi, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil. |
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